Elenco dei Procedimenti Amministrativi con l’indicazione dei Responsabili e dei Termini di conclusione ai sensi dell’art. 35 D.L. 33/2013, così come previsti dal Regolamento attuativo della legge 7 agosto 1990, n. 241,
| Numero | Procedimento | Responsabile del procedimento | Rif. Art. Regolamento
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Termine di adozione del provvedimento
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| 1 | Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti agli albi
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Tesoriere, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4) | Art. 6 | Il termine previsto per l’approvazione del conto preventivo |
| 2 | Svolgimento di concorsi pubblici e di procedure contrattuali ad evidenza pubblica
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Tesoriere, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4), (art. 10 D.lgs 163/2006) | Art. 6 | 180 giorni |
| 3 | Altri procedimenti autoritativi inerenti l’organizzazione dell’ente e il rapporto di impiego del personale | Segretario, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4) | Art. 6 | 90 giorni |
| 4 | Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti
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Presidente del Consiglio di disciplina ; Presidente dei Collegi di disciplina, se istituiti, altrimenti vice presidente per il Consiglio di Disciplina, Segretario per i Collegi di Disciplina, se istituiti. In caso di assenza o impedimento del presidente/vicepresidente, il segretario o consigliere anziano (art. 7 comma 4)
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Art. 6 | 18 mesi (art.9 comma 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale), salva la possibilità di utilizzo maggior termine dei 30 mesi previsto dall’art. art.9 comma 6 del Regolamento disciplinare e di sospensione nel caso di pendenza di procedimento penale per i reati contestati.
12 mesi, salvo sospensione, per alcune fattispecie di illecito (di cui all’art. 1 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito), ai sensi dell’art. 3 comma 8 del medesimo regolamento. |
| 5 | Iscrizione, nuova iscrizione, trasferimento dell’iscrizione in altro albo, rilascio nulla osta, cancellazione dall’albo e dall’elenco dei non esercenti | Segretario, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4)
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Art. 6 | 2 mesi (ex art. 37 D.Lgs 139) con procedura silenzio assenso per le iscrizioni |
| 6 | Iscrizione, sospensione, trasferimento, e cancellazione dal registro dei tirocinanti
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Segretario, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4) | Art. 6 | 30 giorni |
| 7 | Rilascio nulla osta ad altro Odcec per trasferimento del tirocinante
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Segretario, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4) | Art. 6 | 30 giorni |
| 8 | Procedimento per la verifica delle incompatibilità | Consiglio dell’Ordine con facoltà di demandare la preistruttoria alla Commissione Incompatibilità | Art. 6 | Ai sensti art. 20 del Procedimento per la valutazione delle incompatibilità il procedimento in fase preistruttoria deve essere contenuto possibilmente nel limite dei 90 giorni dalla data della ricezione della notizia mentre in fase istruttoria deve, possibilmente essere contenuto entro il termine di 120 giorni dalla data prevista per la convocazione del dottore commercialista. 5 L’eventuale superamento di tale termine non potrà costituire, in ogni caso, causa di invalidità del procedimento |
| 9 | Certificati ed attestazioni relativi agli iscritti
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Segretario, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4)
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Art. 6 | 10 giorni, in caso di richiesta urgente: 3° giorno lavorativo successivo alla richiesta |
| 10 | Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli iscritti nell’albo, nonché tra questi e i loro clienti
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Presidente, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4)
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Art. 6 | 90 giorni |
| 11 | Parere in materia di onorari
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Presidente della Commissione incaricata, in caso di assenza o impedimento presidente o vice presidente | Art. 6 | 45 giorni, in caso di richiesta urgente 20 giorni |
| 12 | Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari | Presidente del consiglio di Disciplina, altrimenti Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento presidente/vice presidente, segretario o consigliere anziano (art. 7 comma 4) | Art. 6 | 60 giorni (art. 27 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale) |
| 13 | Revisione Albo ed elenco speciale (ex art. 34 D. Lgs. 139/2005) | Segretario, in caso di assenza o impedimento presidente, vice presidente o consigliere anziano (art. 7 comma 4) | Art. 6 | Entro il primo trimestre di ogni anno |
| 14 | Obbligo formativo: esenzioni, riduzioni, riconoscimento cfp particolari, certificati ed attestazioni relativi agli iscritti | Commissione controllo obbligo formativo
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Art. 6 | 30 giorni |
| 15 | Iscrizione, cancellazione elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa ex art. 3 D.L. 118/2021 convertito con L. 147/2021 | Consiglieri componenti Esperi nella composizione della crisi d’impresa
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Art. 6 | Primo consiglio utile al ricevimento della domanda completa. In caso di rigetto della domanda 30 giorni dal suo ricevimento |
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 – Le informazioni relative ai summenzionati procedimenti possono essere ottenute contattando il responsabile del procedimento agli indirizzi istituzionali e-mail di segreteria@opdcec.re.it o tel. 0522 271112 negli orari di apertura al pubblico presenti sul sito.
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 – I procedimenti amministrativi possono essere impugnati ai sensi dell’art. 37 comma 4 “….contro di essa l’interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale, /nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.” I provvedimento di cui al n. 12 possono essere impugnati ai sensi dell’art. dell’art. 25 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, mediante ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale. Il ricorso va presentato per il tramite dell’Ordine territoriale, da parte del professionista interessato e del Pubblico Ministero entro il termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento, secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento sulle norme procedurali per la trattazione dei ricorsi-reclami dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili in Roma, Piazza della Repubblica n. 59 e con riferimento all’art. 55 del più volte citato D.Lgs. n. 139/2005.
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 – In relazione alla modulistica relativa ai procedimenti ad istanza di parte si rimanda all’apposita area del sito Modulistica – Ordine Commercialisti Reggio Emilia Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 – qualora la modulistica preveda dei pagamenti a favore dell’Ordine essi devono essere effettuati sull’IBAN dell’Ordine: IT 33 H 07072 12801 000000114222 Intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

