Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Come chiarito nell’informativa 26/2014 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’oggetto di pubblicazione richiesto da tale articolo non è applicabile agli Ordini in quanto non erogano “servizi pubblici”.
Per tale obbligo di pubblicazione si deve tener conto delle semplificazioni previste per gli Ordini professionali dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 che stabilisce che l’obbligo di pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32) deve riferirsi ai soli servizi forniti ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non a quelli resi agli Iscritti; l’ODCEC di Reggio Emilia non eroga servizi a utenti esterni.